RIFORMA PAC 2014-2020
La nuova Politica Agricola Comune, approvata lo scorso luglio dal Consiglio dei ministri, ha riguardato diverse questioni: la regionalizzazione, i requisiti minimi, la figura dell’agricoltore attivo, il pagamento base, il greening, il calcolo del valore unitario iniziale, la convergenza interna, il sostegno accoppiato, i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, la degressività e il capping.
Regionalizzazione
Confermata la scelta di applicare la regionalizzazione a livello nazionale cioè come regione unica nazionale.
Questa decisione penalizza maggiormente le regioni che hanno un valore medio dei titoli più alto rispetto alla media nazionale (Puglia, Calabria, Veneto e Lombardia di conseguenza penalizza anche il settore olio di oliva) ma favorirà la velocizzazione dell’iter amministrativo.
L’Italia ha deciso di non concedere pagamenti se l’importo totale dei pagamenti diretti è inferiore a 250 € per il 2015 e 2016 e 300 € dal 2017. Le nuove soglie non consentiranno più a miglia di olivicoltori, soprattutto nelle regioni del Sud, di beneficiare dei pagamenti diretti.
Ciò potrebbe stimolare le piccolissime aziende a unirsi tra loro, in modo tale da superare, attraverso l’aggregazione, la soglia di esclusione.
Agricoltori attivi
La definizione di agricoltore attivo è di rilevante importanza non solo per l’accesso ai pagamenti diretti ma anche perché solo gli agricoltori attivi possono accedere a diverse misure dei programmi di sviluppo rurale.
Esiste una lista nera che comprende comprende aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi ed aree ricreative permanenti. L’Italia ha ora aggiunto all’elenco: persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria e commerciale; società che svolgono direttamente attività assicurazione; pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli enti che effettuano attività formativa.
E’ possibile per persone o associazioni essere considerate “agricoltori in attività” se forniscono prove verificabili che dimostrino che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Pagamento di base e greening
In base alle decisioni prese il pagamento di base sarà pari al 58% del massimale nazionale.
Al greening (gli uliveti sono esentati dal greening ovvero sono greening per definizione) sarà invece destinato il 30% del massimale nazionale e il relativo pagamento sarà concesso come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l’agricoltore ha attivato a norma dell’art. 33 par. 1 del reg. 1307/2013, per ciascun anno pertinente.
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